1. Al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti di cui al titolo I e per gli organismi di concertazione permanente di cui al capo I del presente Titolo, con apposito decreto del Ministero sono istituite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,